Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (1) («accordo globale»), è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2000.
(2)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico per il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).
(3)I negoziati si sono conclusi con successo e, conformemente alla decisione (UE) 2018/2024 (2) del Consiglio, il protocollo è stato firmato il 27 novembre 2018.
(4)Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto UE-Messico istituito a norma dell'articolo 45 dell'accordo medesimo («consiglio congiunto») ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo, e in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici.
(5)Poiché la Croazia è parte dell'accordo globale, occorre adeguare diverse disposizioni:
-Della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto (3), modificata dalle decisioni n. 3/2004 (4) e n. 2/2008 (5), che riguardano gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici; e
-Della decisione n. 2/2001 (6), modificata dalle decisioni n. 4/2004 (7) e n. 3/2008 (8), al fine di aggiornare l'elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
(6)La posizione dell'Unione in seno al Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione annessi,
Ha adottare la seguente Decisione:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto UE-MEssico istituito a norma dell'accordo globale in merito alle modifiche delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del Consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione, si basa sui progetti di decisione del Consiglio congiunto annesse alla presente decisione.
2.I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio congiunto possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 Maggio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
KARANIKOLOV
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