Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio del 21 Gennaio 2019 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'Ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).

(3)Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC (1) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia. Dall'adozione dell'azione comune 2006/184/PESC altri sette stati hanno aderito alla BTWC. Tale azione comune ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007.

(4)Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d'azione dell'UE (2) sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC. Tale piano d'azione prevede un uso efficiente delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

(5)Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC (3) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE. Dall'adozione dell'azione comune 2008/858/PESC altri tre stati hanno aderito alla BTWC e altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione. Tale azione comune ha cessato di produrre effetti il 13 novembre 2008.

(6)La sesta conferenza di revisione degli stati parti della BTWC ha deciso di istituire l'Unità di supporto all'attuazione (ISU), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all'attuazione globale e all'universalizzazione della BTWC nonché per lo scambio di CBM.

(7)Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (4) relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione degli stati parti della BTWC.

(8)La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni (2012-2016) il mandato dell'ISU e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione degli stati parti delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione.

(9)Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (5) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE. Dall'adozione della decisione 2012/421/PESC altri sei stati hanno aderito alla BTWC e altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.

(10)Il 16 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/51 (6) relativa alla posizione dell'Unione europea per l'ottava conferenza di revisione degli stati parti della BTWC.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.019.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2019:019:TOC

 

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