Decisione (UE) 2019/78 del Consiglio del 20 Dicembre 2018 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell’Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2009/899/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Repubblica di Maurizio che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei.

(2)Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(3)È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.

(4)La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»).

(5)L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2087 (5).

(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)È opportuno approvare l'accordo di modifica,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2018.

Per il Consiglio

La Presidente

KÖSTINGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.018.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2019:018:TOC

 

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