La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)La decisione 2011/333/UE della Commissione (2) ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica». Con decisione (UE) 2015/877 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prolungato fino al 31 dicembre 2018.
(4)La decisione 2012/448/UE della Commissione (4) ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «carta da giornale» Con decisione (UE) 2015/877 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prolungato fino al 31 dicembre 2018.
(5)La decisione 2009/568/CE della Commissione (5) ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «tessuto-carta». Con decisione (UE) 2015/877 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prolungato fino al 31 dicembre 2018.
(6)Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 (6), ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico al marchio Ecolabel UE, se del caso combinando i gruppi di prodotti che presentano un collegamento stretto.
(7)In linea con dette conclusioni e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno riunire i gruppi di prodotti «carta per copia e carta grafica» e «carta da giornale» in un unico gruppo di prodotti «carta grafica», con una nuova definizione che copra entrambi i gruppi di prodotti precedentemente esistenti e con le modifiche necessarie in considerazione dell'evoluzione scientifica e del mercato. In particolare, nella nuova definizione dovrebbe essere eliminato il limite di peso applicato ai vecchi gruppi di prodotti in quanto è ora inclusa una gamma più ampia di carta caratterizzata da maggiore rigidità.
(8)Inoltre, in linea con il riesame, è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti «tessuto-carta», in particolare per operare una distinzione più chiara sulla base della norma ISO 12625-1 tra il tessuto-carta e il prodotto in tessuto-carta finito; il gruppo di prodotti dovrebbe essere rinominato «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta».
(9)Per meglio rispecchiare le migliori prassi sul mercato per questi gruppi di prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno fissare una nuova serie di criteri per ciascuno dei due gruppi di prodotti.
(10)I nuovi criteri applicabili a ciascun gruppo di prodotti mirano a promuovere processi di produzione efficienti sotto il profilo energetico che permettano di ridurre le emissioni di sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione dei corsi d'acqua, all'acidificazione dell'atmosfera e ai cambiamenti climatici, di limitare l'uso di sostanze pericolose e di ricorrere a materie prime provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile o materiali riciclati che contribuiscono ad agevolare la transizione verso un'economia più circolare.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link: