Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 47 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
(2)L'articolo 1 della decisione BCE/2013/31 (1) dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1o gennaio 2014.
(3)La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (2) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1o gennaio 2019, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
(4)L'adeguamento quinquennale dello schema di capitale della BCE richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/31 con effetto dal 1o gennaio 2019 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare con effetto dal 1o gennaio 2019.
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