La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 62, paragrafi 14 e 15, l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 74, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative a determinate licenze di piloti e alla conversione delle licenze nazionali di piloti e di ingegneri di volo in licenze di piloti, nonché le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. Esso stabilisce inoltre norme per i certificati medici dei piloti e le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e la certificazione di esaminatori aeromedici, oltre a recare disposizioni sull'idoneità medica dell'equipaggio di cabina.
(2)L'attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 ha evidenziato che alcune sue disposizioni contengono errori di natura redazionale o sono ambigue. Ciò comporta problemi a livello di attuazione e difficoltà in relazione al mantenimento di un livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali disposizioni.
(3)Nell'ambito delle visite di standardizzazione condotte dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e delle riunioni del gruppo di esperti medici organizzate dall'Agenzia, nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono state individuate diverse lacune che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza e alle quali si dovrebbe pertanto porre rimedio.
(4)In seguito all'incidente del volo Germanwings 9525 la task force sulla Germanwings, diretta dall'Agenzia, ha individuato diversi rischi per la sicurezza e ha formulato sei raccomandazioni volte ad attenuarli (3). Quattro di tali raccomandazioni, segnatamente la raccomandazione 2 sulla «Valutazione della salute mentale dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 3 sulla «Prevenzione dell'abuso di alcool e di altre sostanze psicoattive da parte dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 4 sulla «Formazione, sorveglianza e rete degli AME» e la raccomandazione 5 sulla «Creazione di un archivio europeo di dati aeromedici», riguardano modifiche delle norme in materia di certificazione medica del personale di bordo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011. È giunto il momento di intervenire in base alle suddette quattro raccomandazioni.
(5)Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di requisiti medici ed esami aeromedici dovrebbero essere allineate con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (4).
(6)L'Agenzia ha presentato alla Commissione europea un progetto di norme di attuazione unitamente al suo parere n. 9/2016.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)All'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti 22 bis), 22 ter) e 22 quater):
«22 bis)“ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;
22 ter)“convalidata automaticamente”, l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;
22 quater)“allegato ICAO”, un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta.»;
2)L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3)L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il p
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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