Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 luglio 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e ha stabilito un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
(2)Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
(3)Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
(4)Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone e delle entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
(5)Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3), hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.
(6)Il Consiglio ha stabilito che altre due persone e un'entità sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che una decisione è stata adottata nei loro confronti da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che esse dovrebbero continuare a essere soggette alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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