Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).
(2)Il 30 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1084 (2) che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
(3)Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
(4)Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
(5)Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
(6)Il Consiglio ha stabilito che altre due persone e un'entità sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che una decisione è stata adottata nei loro confronti da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che tali persone e tale entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
(7)È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2018/1084,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2018/1084 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 Gennaio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
CIAMBA
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