La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato16, volume IV, della convenzione di Chicago) adottata dal Consiglio ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione del 27 giugno 2018, che sono destinate ad essere applicate a partire dal 2019.
(2)La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («EU ETS») introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.
(3)Nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (in appresso «verificatori») e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2). Questa esperienza ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituirlo.
(4)È opportuno che la definizione di «biomassa» che figura nel presente regolamento sia coerente con le definizioni di «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare perché il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote nell'ambito del sistema EU ETS costituisce un «regime di sostegno», ai sensi dell'articolo 2, lettera k) e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
(5)Per motivi di coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni contenute nella decisione 2009/450/CE della Commissione (4) e nella direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(6)Per garantire il miglior funzionamento possibile del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.
(7)È opportuno che il piano di monitoraggio, che descrive in modo dettagliato, completo e trasparente la metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre prevedere aggiornamenti periodici di tale piano, sia per tener conto delle conclusioni dei verificatori, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe rimanere il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio; le procedure previste dal presente regolamento illustrano in dettaglio alcuni aspetti di questa responsabilità.
(8)Visto che il piano di monitoraggio costituisce l'elemento principale delle regole di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che tutte le modifiche significative siano approvate dall'autorità competente. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli operatori, alcuni tipi di modifica non dovrebbero essere considerati significativi e pertanto non dovrebbero richiedere un'approvazione formale.
(9)È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione efficaci delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero comprendere metodi di calcolo e di misurazione di base. I metodi di calcolo dovrebbero consistere in una metodologia standard e in una metodologia basata sul bilancio di massa. Dovrebbe essere possibile combinare, nel medesimo impianto, metodi di misurazione, una metodologia di calcolo standard e un metodo fondato sul bilancio di massa, purché il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
(10)Al fine di ridurre l'onere per i gestori e per gli operatori aerei è opportuno semplificare l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza tuttavia diminuirne l'accuratezza. Occorre che le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze siano considerevolmente limitate quando si utilizzano strumenti di misurazione omologati, soprattutto se tali strumenti sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.
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