Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 Dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 10 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in occasione della decima riunione della sua 214a sessione e che dovrebbero essere applicate a partire dal 2019.

(2)È necessario un quadro complessivo di norme in materia di accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni del gestore o dell'operatore aereo nel quadro del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che deve essere trasmessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2), sia condotta da verificatori dotati delle competenze tecniche per svolgere il compito loro affidato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle prescrizioni e ai principi del presente regolamento.

(3)L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (3) ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare le norme in materia di accreditamento e verifica al fine di promuovere ulteriormente l'armonizzazione e aumentare l'efficienza del sistema. Si rende pertanto necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (UE) n. 600/2012. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

(4)La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni dovrebbe contribuire alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.

(5)Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE è necessario garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e le prescrizioni essenziali per un'attuazione efficace della direttiva 2003/87/CE, dall'altro. È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non contemplati dal presente regolamento. In particolare, si dovrebbe garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che tale autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento.

(6)Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prevede un sistema di accreditamento o di abilitazione indipendente e imparziale per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento.

(7)Il sistema di verifica e di accreditamento dovrebbe evitare inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi derivanti dall'applicazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di una richiesta della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra ai fini dell'accreditamento o di altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché il documento EA-6/03 e altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l'accreditamento o da altri organismi.

(8)Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l'accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l'onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni annuali di anidride carbonica (CO2) e agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché i vincoli che pesano sulle risorse di cui dispongono gli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

(9)Per sfruttare al meglio le sinergie e data l'importanza della verifica dei dati utilizzati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e la determinazione delle quote gratuite assegnate agli impianti, è opportuno che le norme armonizzate in materia di verifica e accreditamento dei verificatori includano norme per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento e dei dati relativi ai nuovi entranti richieste a norma del regolamento delegato …/… della Commissione, del 19 dicembre 2019, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. È opportuno che il presente regolamento non si applichi direttamente agli impianti esclusi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.334.01.0094.01.ITA&toc=OJ:L:2018:334:TOC

 

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