Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 ottobre 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Nederlandsche Bank (BCE/2018/25) (1),
considerando quanto segue:
(1)La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
(2)Il mandato dell'attuale revisore esterno della De Nederlandsche Bank, Deloitte Accountants B.V., terminerà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2018. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2019.
(3)La De Nederlandsche Bank ha selezionato la società di revisione KPMG Accountants N.V. come revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato su base annuale fino all'esercizio finanziario 2025.
(4)Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina della società di revisione KPMG Accountants N.V. come revisore esterno della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato su base annuale fino all'esercizio finanziario 2025.
(5)In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. La società di revisione KPMG Accountants N.V. è accettata come revisore esterno della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La BCE è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Novembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
SCHRAMBÖCK
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