La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o luglio 2014 la Lettonia ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia.
(2)La Lettonia ha adottato detta misura il 3 dicembre 2013 ritenendo che il rasaerba non fosse conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, in quanto non conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010.
(3)Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione (2), la Commissione ha ritenuto che la misura adottata dalla Lettonia fosse giustificata.
(4)Con la sentenza del 26 gennaio 2017 (3), il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 in quanto non fondata sulla dimostrazione concreta del mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42/CE, ma sulla mera non conformità del tagliaerba alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, allorché la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 conferisse ancora allo stesso, nel corso del periodo di tempo pertinente (cioè dal 3 settembre 2012 al 31 agosto 2013), una presunzione di conformità ai citati requisiti (4).
(5)Al fine di ottemperare all'obbligo prescritto all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta.
(6)A tal fine, la Commissione ha consultato le parti interessate.
(7)Il fabbricante ha confermato che il rasaerba non è più stato fabbricato né immesso sul mercato in nessuno Stato membro dell'UE dal 1o settembre 2013. Il fabbricante ha confermato che il rasaerba è stato ritirato dai rivenditori e dai distributori in Lettonia all'inizio del 2014 e ha fornito informazioni indicanti che la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 era applicata correttamente.
(8)La Lettonia ha fornito informazioni che indicano che la misura nazionale era ancora in vigore. Ha inoltre confermato che tale misura era basata sull'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 e sulla valutazione effettuata esclusivamente ai sensi di detta norma armonizzata. Le informazioni supplementari fornite dalla Lettonia non erano sufficienti a dimostrare un'applicazione scorretta della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006.
(9)Alla luce di tutte le informazioni disponibili e rilevando, in particolare, che la misura lettone era basata sulla valutazione di conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 allorché risulta dalla sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2017 che, nel periodo in questione, era applicabile al prodotto la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, la misura nazionale non può essere considerata giustificata,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, non è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 Dicembre 2018
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
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