La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a utilizzare per segnalare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione (3), che modifica le norme relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ha introdotto la nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili con uno specifico requisito patrimoniale. Al fine di assicurare che le autorità di vigilanza ricevano le necessarie informazioni anche sugli investimenti in società di infrastrutture effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con un livello di dettaglio e di precisione paragonabile a quello esistente per le altre classi di attività all'interno del calcolo del modulo del rischio di mercato, i pertinenti modelli di segnalazione stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere adeguati tenendo conto di tali modifiche.
(3)Disposizioni sull'uso corretto del segno delle espressioni e la coerenza dei tassi di cambio sono essenziali per migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni comunicate per quanto riguarda i dati storici denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. L'articolo 2 e l'articolo 3 sono stati pertanto modificati per migliorare la qualità delle informazioni comunicate.
(4)I modelli relativi alle analisi delle variazioni hanno lo scopo di spiegare con metriche economiche come e perché la situazione dell'impresa si è evoluta nel corso dell'anno. Poiché i portatori di interessi hanno individuato un certo numero di settori suscettibili di miglioramento e ulteriori chiarimenti, occorre apportare alcune modifiche alle istruzioni dei modelli da S.29.01 a S.29.04.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
(6)Errori redazionali nelle istruzioni dei modelli che possono dar luogo a informazioni non coerenti e fuorvianti e, di conseguenza, incidere sulla qualità del processo di controllo prudenziale dovrebbero essere corretti. Occorre pertanto apportare alcune correzioni, principalmente volte a ovviare alla mancanza di alcuni elementi di segnalazione o informazioni sotto il titolo «Osservazioni generali» e alla mancanza di alcune celle nelle «Istruzioni».
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.299.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:299:TOC