La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8, e l'articolo 21,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda della Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) per l'approvazione di una modifica della scheda tecnica dell'indicazione geografica «Ron de Guatemala», registrata in virtù dello stesso regolamento (2).
(2)Avendone stabilito la conformità al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).
(3)Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, la modifica della scheda tecnica è approvata in conformità all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 110/2008.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvata la modifica della scheda tecnica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Ron de Guatemala» (IG).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Novembre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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