Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1794 della Commissione del 20 Novembre 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (2) stabilisce il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro che sono ammissibili al pagamento di una retribuzione forfettaria. L'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 prevede una riduzione della retribuzione forfettaria all'80 % se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RICA o a uno Stato membro è inferiore all'80 % del numero di aziende contabili stabilito per la circoscrizione RICA o per lo Stato membro interessato. Per garantire un'equa applicazione di questa disposizione, non dovrebbe essere possibile compensare le schede aziendali non trasmesse in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro abbia presentato meno dell'80 % del numero di aziende contabili stabilito per tale circoscrizione.

(2)L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 fissa un termine di due mesi per la convalida delle schede aziendali trasmesse in relazione alla loro potenziale ammissibilità al pagamento della retribuzione forfettaria maggiorata. Per maggiore chiarezza, la durata di tale periodo dovrebbe essere espressa in giorni lavorativi nello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di prorogare questo periodo in casi eccezionali e debitamente giustificati.

(3)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(4)Vista la natura delle modifiche, è opportuno che si applichino a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

(1)All'articolo 12 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80 % del numero di aziende contabili richiesto.»;

(2)All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro 40 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può decidere di prorogare tale periodo di 40 giorni lavorativi.

La data di fine del periodo di 40 giorni lavorativi, o delle eventuali proroghe, è confermata per iscritto tra la Commissione e l'organo di collegamento dello Stato membro interessato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Novembre 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:294:TOC

 

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