La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)La decisione 2011/381/UE della Commissione (2) definisce i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i lubrificanti. Il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 con decisione (UE) 2015/877 della Commissione (3).
(4)Dal controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 (4), è emersa la necessità di sviluppare un approccio più strategico all'Ecolabel UE, definendo anche criteri razionalizzati di selezione dei prodotti. In linea con tali conclusioni e di concerto con il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti», prendendo in considerazione il successo attuale, gli interessi delle parti interessate, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato. La definizione del gruppo di prodotti «lubrificanti» dovrebbe essere modificata in modo da includere un riferimento alla funzionalità del prodotto anziché alla sua composizione. In questo modo si intende garantire che la definizione copra tutte le composizioni di lubrificanti pertinenti.
(5)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, è opportuno definire un nuovo insieme di criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «lubrificanti». Obiettivo di tali criteri dovrebbe essere la promozione dei prodotti che hanno un impatto limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un lubrificante tradizionale disponibile sul mercato. In linea con gli obiettivi della strategia europea per la plastica nell'economia circolare (5), i criteri dovrebbero inoltre essere intesi a favorire la transizione verso un'economia più circolare, incoraggiando una migliore progettazione e incentivando ulteriormente la domanda di materiali riciclati.
(6)Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare validi fino al 31 dicembre 2024.
(7)Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/381/UE dovrebbe essere abrogata.
(8)È opportuno istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i lubrificanti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Inoltre, per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, è opportuno consentire ai produttori di presentare domande in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o ai criteri rivisti di cui alla presente decisione. Laddove l'Ecolabel UE sia stato assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il suo uso non dovrebbe essere consentito dopo il 31 dicembre 2019.
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