La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)Un amministratore di indici di riferimento ubicato in un paese terzo può presentare domanda di riconoscimento nell'Unione. Nella domanda di riconoscimento è tenuto a descrivere in modo completo il regime, le politiche e le procedure che ha istituito al fine di soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (UE) 2016/1011. Il presente regolamento mira ad assicurare che le autorità competenti dell'Unione ricevano informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento.
(2)La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni relative alla scelta dello Stato membro di riferimento, conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, e al rappresentante legale nello Stato membro di riferimento. Tali informazioni dovrebbero permettere all'autorità competente dello Stato membro di riferimento di accertarsi che lo Stato membro di riferimento sia stato correttamente identificato e che il rappresentante legale dell'amministratore ubicato in un paese terzo sia stabilito in detto Stato membro e abbia il potere di agire secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1011.
(3)Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse derivanti dagli interessi commerciali dei proprietari del richiedente che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente stesso e pregiudicare pertanto l'accuratezza e l'integrità dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.
(4)Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e il grado di indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza dell'amministratore nel calcolo dell'indice di riferimento e la prevenzione dei conflitti di interesse.
(5)Al fine di valutare in che modo i conflitti di interesse sono eliminati o gestiti e divulgati, il richiedente dovrebbe spiegare all'autorità competente come i conflitti di interesse eventualmente sorti sono individuati, registrati, gestiti, attenuati, evitati e risolti.
(6)Per consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il fornitore richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente informazioni sulle politiche e sulle procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
(7)La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni atte a dimostrare che i controlli sui dati, in base a cui vengono calcolati gli indici di riferimento forniti dal richiedente, sono adatti ad assicurare la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi.
(8)Al fine di consentire all'autorità competente di valutare se gli indici di riferimento forniti dal richiedente possono continuare a essere utilizzati o siano adatti per un uso futuro nell'Unione, con l'obiettivo ultimo di iscriverli nel registro di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011, nella domanda di riconoscimento dovrebbero essere forniti l'elenco di tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente che sono già utilizzati o che sono destinati a essere utilizzati in futuro nell'Unione e la loro descrizione.
(9)Le informazioni sulla natura e sulle caratteristiche degli indici di riferimento forniti dal richiedente sono pertinenti per l'autorità competente per decidere se la valutazione della conformità alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/1011 debba essere effettuata con riferimento a uno dei regimi speciali applicabili agli indici di riferimento basati su dati regolamentati e agli indici di riferimento per le merci non basati su dati trasmessi da contributori che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, conformemente al regolamento (UE) 2016/1011.
(10)Qualora consideri significativi o non significativi uno o più dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe includere nella domanda di riconoscimento informazioni sul grado di utilizzo di tali indici di riferimento nell'Unione, in modo che l'autorità competente possa valutare la correttezza della classificazione come significativi o non significativi. Gli indici di riferimento forniti dal richiedente che non sono ancora utilizzati nell'Unione e che sono inclusi nella domanda di riconoscimento ai fini del loro utilizzo futuro nell'UE sono considerati indici di riferimento non significativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2016/1011.
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