La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento stabilisce le informazioni che l'autorità competente dovrebbe ricevere insieme alla domanda di autorizzazione o alla domanda di registrazione di un amministratore di indici di riferimento, in funzione delle caratteristiche del richiedente o degli indici di riferimento forniti e destinati ad essere utilizzati nell'Unione. La precisazione delle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione favorisce un processo comune e uniforme in tutta l'Unione.
(2)È importante che l'autorità competente riceva le informazioni previste dal presente regolamento perché possa valutare se i regimi istituiti dal richiedente l'autorizzazione o la registrazione soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.
(3)Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse, tra l'attività di fornitura di indici di riferimento e gli interessi commerciali dei proprietari del richiedente, che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente nel calcolo degli indici di riferimento e quindi pregiudicare l'accuratezza e l'integrità degli indici stessi, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.
(4)Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e l'indipendenza, nel calcolo dell'indice di riferimento, dei suoi organi direttivi, affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza del richiedente nel calcolo dell'indice di riferimento e assicura la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
(5)Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulle politiche e sulle procedure per l'individuazione, la gestione, l'attenuazione e la divulgazione dei conflitti di interesse in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento o di famiglie di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento critici, considerata la loro maggiore importanza sistemica, il richiedente dovrebbe fornire all'autorità competente l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse esistenti e spiegare in che modo sono gestiti.
(6)Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il richiedente dovrebbe descrivere le politiche e le procedure di monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento. Si tratta di informazioni necessarie all'autorità competente per valutare la conformità di tali politiche e procedure alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011.
(7)Nella domanda dovrebbero inoltre essere incluse informazioni che dimostrino all'autorità competente che i controlli sui dati utilizzati per determinare gli indici di riferimento forniti dal richiedente sono adatti a garantire la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi e che la metodologia applicata per il calcolo degli indici di riferimento possiede tutte le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2016/1011.
(8)Per permettere all'autorità competente di valutare se l'indice di riferimento è rappresentativo della realtà economica che intende misurare, il richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che intende fornire e della tipologia di indici di riferimento a cui appartengono, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011. La tipologia a cui l'indice di riferimento appartiene è valutata sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e dovrebbe essere indicata unitamente alle fonti di dati utilizzate, in modo da consentire all'autorità competente di giudicare l'affidabilità e l'esaustività delle informazioni sottostanti.
(9)Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il contenuto della domanda di autorizzazione o della domanda di registrazione dovrebbe essere stabilito in modo specifico, in quanto la struttura organizzativa dell'amministratore sarà molto diversa rispetto a quella delle persone giuridiche.(10)
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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