Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (1) («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999.
(2)A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
(3)Il consiglio di cooperazione adotta la raccomandazione sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian mediante procedura scritta.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian.
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
SCHRAMBÖCK
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