La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, introdotti nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un paese terzo, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale prescritto a partire dalla data della loro entrata nell'Unione. L'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) contiene il modello di certificato fitosanitario prescritto.
(2)La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i certificati fitosanitari elettronici possono essere riconosciuti purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite dalla Commissione.
(3)Il sistema TRACES, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (2) in conformità alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio (3), è lo strumento web della Commissione per la certificazione delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie concernenti gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante e per l'importazione nell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante. Esso consente di eseguire elettronicamente tutto il processo di certificazione e facilita lo scambio di informazioni tra i partner commerciali interessati e le autorità di controllo.
(4)Il sistema TRACES consente di caricare le copie dei certificati fitosanitari in formato cartaceo rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi. I sistemi di certificazione nazionali degli Stati membri possono avere funzionalità simili.
(5)Il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) ha elaborato norme tecniche per semplificare le procedure delle transazioni, contribuendo così alla crescita del commercio mondiale. Tali norme riguardano l'applicazione degli strumenti del commercio senza supporto cartaceo e descrivono i formati dei dati per lo scambio di informazioni. Il linguaggio di marcatura estensibile (eXtensible Markup Language - XML) è un formato standard di messaggio universalmente accettato per l'organizzazione e la descrizione dei dati di documenti come i certificati fitosanitari.
(6)Il rispetto delle norme UN/CEFACT e l'utilizzo del formato XML dovrebbero quindi costituire una condizione essenziale per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici nell'Unione.
(7)Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari e istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web, che sono necessari per diffondere un certo livello di fiducia nei mezzi di identificazione elettronica.
(8)Il regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza necessari che devono essere soddisfatti attraverso tecnologie differenti. Esso fissa in particolare i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che forniscono firme e sigilli elettronici qualificati e i prestatori di servizi fiduciari non qualificati che forniscono firme e sigilli elettronici avanzati. Entrambi i prestatori sono in grado di identificare in modo inequivocabile il firmatario o il creatore di un sigillo.
(9)Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e delle certificazioni elettroniche, digitalizzare il processo di certificazione in conformità alla comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (5) e armonizzare le norme di tutti gli Stati membri, è opportuno che le condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici siano conformi alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare alle norme per le firme, le validazioni temporali e i sigilli elettronici qualificati e per le firme e i sigilli elettronici avanzati.
(10)Al fine di consentire una graduale attuazione della presente decisione ed evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è tuttavia opportuno riconoscere per un periodo di tempo limitato i certificati fitosanitari elettronici che soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 910/2014 per le firme e i sigilli elettronici.
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