Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione del 9 Ottobre 2018 relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2001/87/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva pimetrozina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2019.

(4)Una domanda di rinnovo dell'approvazione della pimetrozina è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5), entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 28 giugno 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)Il 28 agosto 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni (6) sulla possibilità che la pimetrozina soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che è altamente probabile che gli impieghi rappresentativi valutati comportino un'esposizione delle acque sotterranee a un livello del metabolita tossicologicamente rilevante CGA371075 superiore al limite parametrico per l'acqua potabile di 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. L'Autorità ha inoltre concluso che, per gli impieghi rappresentativi valutati, è prevedibile che anche vari altri metaboliti tossicologicamente rilevanti della pimetrozina superino il limite di 0,1 μg/L in alcuni o in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. Essa ha anche concluso che il profilo tossicologico dei metaboliti incluso nella definizione dei residui vegetali per la valutazione del rischio non ha potuto essere confermato e che la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante dall'esposizione al metabolita M3MF non ha potuto essere completata per tutti gli impieghi rappresentativi esaminati sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo.

(9)L'Autorità ha inoltre concluso che la pimetrozina ha effetti nocivi sugli organi endocrini in diverse specie e tempistiche. La valutazione scientifica delle potenziali proprietà di interferente endocrino della pimetrozina non ha tuttavia potuto essere completata dall'Autorità sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo.

(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, sul progetto di relazione di riesame. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.254.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2018:254:TOC

 

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