Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 Ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'Aromia bungii (Faldermann).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)Il cerambicide Aromia bungii (Faldermann) (di seguito «l'organismo specificato») non è indicata nell'elenco dell'allegato I né dell'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)Focolai di tale organismo sono tuttavia comparsi di recente, per la prima volta, in Italia e Germania con effetti economici, ambientali o sociali sul territorio dell'Unione inaccettabili. È opportuno pertanto vietare l'introduzione di tale organismo nocivo nell'Unione ed prevenirne la presenza. A tal fine è opportuno adottare misure specifiche.

(3)L'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha adottato nel 2014 una relazione riguardante l'analisi del rischio fitosanitario relativa all'organismo specificato (2). Tale relazione ha individuato come probabili vettori d'introduzione dell'organismo specificato il legname o i suoi prodotti ricavati dalla specie Prunus che presentino dimensioni sufficienti per sostenere il ciclo vitale dell'organismo nocivo fino allo stadio adulto e che non sono stati oggetto di specifico trattamento insetticida. È pertanto opportuno stabilire misure specifiche per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Prunus spp. (di seguito «i vegetali specificati») con un diametro al punto di maggiore spessore del fusto o del colletto della radice pari o superiore a 1 cm. Tali misure dovrebbero applicarsi anche al legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «legname specificato») e al materiale da imballaggio a base di legno se ottenuto in tutto o in parte da Prunus spp. (di seguito «materiale da imballaggio a base di legno specificato»).

(4)Qualora compaia un focolaio dell'organismo specificato sul territorio dell'Unione, la zona interessata dovrebbe essere delimitata per adottare al suo interno efficaci misure di eradicazione.

(5)Essendo opportuno tener conto dell'impatto economico e ambientale connesso alla distruzione dei vegetali, l'istituzione di una zona delimitata, a determinate condizioni, non dovrebbe pertanto essere imposta se l'organismo specificato può essere eliminato dai vegetali in cui se ne è riscontrata la presenza e se è possibile dimostrare che non può insediarsi.

(6)In particolari circostanze gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non istituire zone delimitate e di limitare le misure alla distruzione dei vegetali o dei materiali a base di prodotti vegetali infestati, in quanto tali misure sarebbero proporzionate al rispettivo rischio fitosanitario.

(7)I vegetali specificati e il legname specificato coltivati in una zona delimitata o che vi siano stati presenti almeno per una parte del loro ciclo vitale o che vi abbiano transitato, oppure il materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di zone delimitate, hanno maggiori probabilità di essere infestati dall'organismo specificato. Lo spostamento di tali vegetali, di tale legname e tale materiale da imballaggio a base di legno dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato.

(8)Per garantire uno scrupoloso monitoraggio dello spostamento di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.

(9)Al fine di garantire che i vegetali specificati e il legname specificato provenienti da paesi terzi e introdotti nell'Unione siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di vegetali specificati e legname specificato dalla zona delimitata verso il resto del territorio dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.254.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:254:TOC

 

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