La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3)La sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(4)L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(5)A tal fine il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) ha istituito un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari, secondo il quale la nuova valutazione dei coloranti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.
(6)Il 18 novembre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio come additivo alimentare (4). Essa ha concluso che in base all'insieme dei dati attuali non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'E 120 e che le stime del grado di esposizione particolareggiate erano inferiori alla DGA per tutti i gruppi della popolazione. L'Autorità ha tuttavia raccomandato di rivedere l'attuale denominazione «Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» affinché rifletta in modo più accurato il materiale usato come additivo alimentare e di aggiornare le specifiche riguardanti la percentuale del materiale di cui non è stato tenuto conto, i limiti massimi per gli elementi tossici e la presenza di composti proteici.
(7)A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(8)L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(9)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati.
(10)Prima che le modifiche diventino applicabili è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, qualsiasi riferimento a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituito da «E 120 Acido carminico, carminio».
Articolo 2
L'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 Ottobre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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