Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione del 2 Ottobre 2018 che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.

(2)Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

(3)A norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.

(4)Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.

(5)A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.

(6)È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(7)Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o ottobre 2018,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2019 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Ottobre 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC

 

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