Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione del 1° Ottobre 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), nella versione precedente alla sua modifica tramite il regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (3), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta originaria»).

(2)Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (4), il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall'India, in seguito a un riesame accelerato a norma dell'articolo 20 del regolamento di base.

(3)Con il regolamento (CE) n. 193/2007 (5), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per altri cinque anni, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(4)Con il regolamento (CE) n. 1286/2008 (6) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (7), il Consiglio ha successivamente modificato le misure compensative, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

(5)Nel 2012 si è concluso un altro riesame intermedio parziale senza modifica delle misure in vigore, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (8).

(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 (9), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni, in seguito ad un secondo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 (10), la Commissione ha modificato le misure compensative, in seguito a due riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

(8)Con la decisione 2000/745/CE (11), la Commissione ha accettato gli impegni per un prezzo minimo all'importazione offerti da tre produttori esportatori in India. Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE (12), la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.

(9)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 461/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 («le misure in vigore»). Esse consistono in uno specifico dazio compensativo compreso tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata per i produttori indiani inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR a tonnellata per tutti gli altri produttori.

1.2.Apertura di due riesami parziali intermedi

(10)Nel settembre 2016 un produttore esportatore indiano, Dhunseri Petrochem Limited («DPL»), ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento che aveva istituito le misure in vigore a causa di una modifica della denominazione sociale. Dalla richiesta emergeva però che DPL aveva costituito una joint venture con Indorama Ventures Public Company Limited («IVL»), con la nascita del seguente assetto societario:

a)Indorama Ventures Global Services Limited, una società controllata di IVL, acquistava una partecipazione del 50 % nelle attività di DPL nel settore delle resine di PET:ciò attraverso la costituzione di una nuova società, ora denominata IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited («IVDPIL»);

b)DPL acquisiva una partecipazione del 50 % in Micro Polypet Pvt. Ltd («MPPL»), fabbricante indiano di PET che non aveva mai esportato nell'UE e nei cui confronti non era stato applicato un tasso compensativo individuale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:246:TOC

 

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