Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione del 1° Ottobre 2018 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (UE) n. 2320/1997 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione (3) è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 348/2000 (4) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio (5) è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l'altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell'Unione (cfr. il considerando 9 del regolamento suddetto).

(2)Sulla scorta di un'inchiesta di riesame svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005 (6), ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all'articolo 2 di detto regolamento, e ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni dalla Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni dall'Ucraina, ad eccezione delle importazioni da Dnepropetrovsk Tube Works sulle quali grava un dazio antidumping del 51,9 %.

(3)Con la decisione 2005/133/CE (7), la Commissione ha sospeso parzialmente i dazi antidumping definitivi relativi alla Croazia e all'Ucraina per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. La sospensione parziale è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con il regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio (8).

(4)Con il regolamento (CE) n. 954/2006 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina, ha abrogato i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina.

(5)Con la sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 e C-200/09 P Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso del Consiglio (10) in merito alla sentenza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2009 che annullava l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 in merito al dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati da Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant, Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (in prosieguo collettivamente «Interpipe Group»,) che eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione a titolo di commissione quando le vendite avevano avuto luogo con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato, Sepco SA (11). Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle sentenze e ha ricalcolato il dazio antidumping applicabile per Interpipe Group in linea con le indicazioni del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio (12) ha corretto gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che sono stati ritenuti non conformi al regolamento di base e che pertanto hanno portato all'annullamento di parti del precedente regolamento. Detto regolamento ha mantenuto valide tutte le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 954/2006. Dopo il ricalcolo, il dazio antidumping attualmente applicato a Interpipe Group per il prodotto interessato è stato quindi fissato al 17,7 %.

(6)Con il regolamento (UE) n. 585/2012 (13) il Consiglio, in seguito al riesame in previsione della scadenza, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Russia e dell'Ucraina e ha chiuso le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legato originari della Croazia (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(7)Sulla scorta di un'inchiesta di riesame intermedio parziale svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 795/2012 (14) e il regolamento (UE) n. 1269/2012 (15) rispettivamente, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (UE) n. 585/2012 nei confronti di diversi produttori esportatori russi e ucraini.

(8)I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 35,8 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works (28,7 %), e del 25,7 % sulle importazioni dall'Ucraina, fatta eccezione per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (13,8 %).

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)Il 4 luglio 2017, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in prosieguo l'«avviso di apertura») (16).

(10)Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata il 30 marzo 2017 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (in prosieguo «il richiedente») per conto di produttori dell'Unione europea rappresentanti una quota superiore al 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tubi senza saldature. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere del dumping per l'Ucraina e la reiterazione del dumping per la Russia, nonché la reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:246:TOC

 

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