Decisione (UE) 2018/1296 del Consiglio del 18 Settembre 2018 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 13a Assemblea Generale dell'Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali per Ferrovia…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).

(2)La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).

(3)Gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.

(4)L'assemblea generale dell'OTIF è stata istituita conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF («assemblea generale»). Nella 13a sessione del 25 e 26 settembre 2018, l'assemblea generale dell'OTIF è chiamata a decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici E (Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI) e G (Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF). In tale occasione l'assemblea generale è chiamata anche a decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H della convenzione COTIF riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.

(5)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'OTIF, poiché le previste modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/797 (2) e sulla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)Le modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF sono dirette ad aggiornare alcune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.

(7)Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e agevolare la procedura di revisione della convenzione al fine di modificare in maniera coerente e rapida le appendici e di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

(8)Le modifiche dell'appendice E (CUI) della convenzione COTIF mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi CUI al fine di garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.

(9)Le modifiche dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.

(10)La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute.

(11)La posizione dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'OTIF dovrebbe pertanto essere basata sul testo accluso,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) è stabilita nel testo accluso.

2.Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità delle posizioni stabilite nel testo accluso senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni della 13a assemblea generale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 Settembre 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BLÜMEL

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:243:TOC

 

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