La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto da Bionext una domanda di approvazione dell'olio di cipolla come sostanza di base. Tale domanda è stata successivamente integrata con gli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 31 ottobre 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'olio di cipolla (2).
(3)La Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame (3) il 25 maggio 2018 e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 19 luglio 2018 e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2018.
(4)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'olio di cipolla soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Pertanto va considerato una sostanza di base.
(5)Dagli esami effettuati è emerso che l'olio di cipolla può, in generale, considerarsi conforme a requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'olio di cipolla come sostanza di base.
(6)A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
(7)Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza olio di cipolla è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Settembre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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