Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
viste le risoluzioni del Parlamento europeo,
viste le conclusioni del Consiglio europeo,
visto il parere del comitato per l'occupazione,
visto il parere del comitato economico e finanziario,
visto il parere del comitato per la protezione sociale,
visto il parere del comitato di politica economica,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 novembre 2017 la Commissione ha adottato l'analisi annuale della crescita, segnando l'inizio del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2018. Essa ha tenuto debitamente conto del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. Il Consiglio europeo del 22 marzo 2018 ha approvato le priorità indicate nell'analisi annuale della crescita. Il 22 novembre 2017 la Commissione ha anche adottato, sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011, la relazione sul meccanismo di allerta, in cui l'Austria non è stata annoverata tra gli Stati membri da sottoporre a esame approfondito. Lo stesso giorno la Commissione ha altresì adottato una raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro, che è stata approvata dal Consiglio europeo del 22 marzo 2018. Il 14 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la raccomandazione sulla politica economica della zona euro (2) («raccomandazione per la zona euro»).
(2)In quanto Stato membro la cui moneta è l'euro e considerate le strette correlazioni fra le economie nell'Unione economica e monetaria, l'Austria dovrebbe assicurare l'attuazione piena e tempestiva della raccomandazione per la zona euro, come riflessa nelle raccomandazioni di cui ai punti da 1 a 2.
(3)Il 7 marzo 2018 è stata pubblicata la relazione per paese relativa all'Austria 2018, nella quale sono stati valutati i progressi compiuti dall'Austria nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio l'11 luglio 2017 (3), il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese adottate negli anni precedenti e i progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020.
(4)L'Austria ha presentato il programma nazionale di riforma 2018 il 25 aprile 2018 e il programma di stabilità 2018 il 21 marzo 2018. I due programmi sono stati valutati contemporaneamente, onde tener conto delle loro correlazioni.
(5)La programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE») per il periodo 2014-2020 ha tenuto conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti. La Commissione ha precisato i modi in cui conta di valersi di tale possibilità negli orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana gestione economica.
(6)L'Austria è attualmente nel braccio preventivo del patto di stabilità e crescita ed è soggetta alla regola del debito. Nel suo programma di stabilità 2018 il governo prevede un miglioramento del saldo nominale che passa da un disavanzo dello 0,7 % del PIL nel 2017 a un avanzo dello 0,4 % del PIL nel 2022. L'obiettivo di bilancio a medio termine, ossia un disavanzo strutturale dello 0,5 % del PIL a partire dal 2017, dovrebbe essere conseguito nel 2019. Secondo il programma di stabilità, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe diminuire progressivamente passando dal 78,1 % del PIL nel 2017 al 62,2 % del PIL nel 2022. Lo scenario macroeconomico su cui si fondano tali proiezioni di bilancio è favorevole nel 2018 e plausibile successivamente. I rischi principali alla base della pianificazione di bilancio a medio termine sono alcune misure politiche discrezionali previste a partire dal 2020, come, ad esempio, l'annunciata riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i cui effetti netti di bilancio non sono stati ancora pienamente precisati.
(7)Il programma di stabilità indica che l'impatto sul bilancio dell'eccezionale afflusso di rifugiati e delle misure relative alla sicurezza è considerevole e documenta in modo adeguato la portata e la natura di tali costi di bilancio aggiuntivi. Secondo la Commissione, nel 2017 la spesa aggiuntiva ammissibile per l'afflusso eccezionale di rifugiati ammonta allo 0,03 % del PIL, mentre non si sono registrati ulteriori costi per le misure relative alla sicurezza. Tale spesa aggiuntiva rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97, dato che l'afflusso di rifugiati e la gravità della minaccia terroristica sono eventi inconsueti che hanno rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche austriache e visto che la sostenibilità non sarebbe compromessa se si consentisse una deviazione temporanea dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine. L'aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine richiesto per il 2017 è stato pertanto ridotto per tener conto dei costi aggiuntivi legati ai rifugiati.
(8)L'11 luglio 2017 il Consiglio ha raccomandato all'Austria di assicurare che lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2018 sia limitato all'importo ammissibile accordato per l'impatto sul bilancio dell'afflusso eccezionale di rifugiati e le misure relative alla sicurezza. Ciò è in linea con un tasso massimo di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta pari al 3,3 % nel 2018, corrispondente a un deterioramento del saldo strutturale consentito dello 0,2 % del PIL. Tenendo conto degli importi ammissibili accordati, le previsioni di primavera 2018 della Commissione indicano il rischio di una certa deviazione da tale requisito nel 2018 e complessivamente nel periodo 2017-2018.
(9)Nel 2019 l'Austria dovrebbe raggiungere il suo obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto degli importi ammissibili legati ad eventi inconsueti per i quali è stata accordata una deviazione temporanea. Ciò è in linea con un tasso massimo di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta del 2,9 %, corrispondente a un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3 % del PIL. Sulla base delle previsioni di primavera 2018 della Commissione, a politiche invariate, per l'Austria vi è il rischio di una deviazione significativa da tale requisito nel 2019, dovuta alla deviazione complessiva del periodo 2018-2019. Allo stesso tempo, secondo le proiezioni, nel 2019 l'Austria si discosterà dello 0,1 % del PIL dal suo obiettivo a medio termine. Si prevede inoltre che l'Austria rispetterà la regola del debito nel 2018 e nel 2019. Nel complesso, il Consiglio è del parere che l'Austria deve essere pronta ad adottare ulteriori provvedimenti per assicurare la conformità nel 2018, e che nel 2019 dovrebbe adottare le misure necessarie per rispettare le regole del patto di stabilità e crescita.
(10)In base alla relazione 2018 sull'invecchiamento demografico, il previsto aumento della spesa per le pensioni, la sanità e l'assistenza a lungo termine presenta un rischio medio per la sostenibilità delle finanze pubbliche a medio e lungo termine. La spesa pubblica per le pensioni in Austria è superiore alla media dell'Unione (13,8 % rispetto all'11,2 % del PIL nel 2016) e dovrebbe aumentare ulteriormente entro il 2070 (0,5 % rispetto al – 0,2 % del PIL). Le recenti riforme hanno fornito con successo incentivi per andare in pensione più tardi. Tuttavia, senza un aumento dell'età pensionabile prevista per legge, l'ulteriore accumulo di diritti alle prestazioni legato all'estensione della vita lavorativa non migliora la sostenibilità a lungo termine. L'età pensionabile prevista per legge a 60 anni per le donne è fra le più basse dell'Unione e sarà solo gradualmente adeguata a partire dal 2024 per raggiungere l'armonizzazione con l'età pensionabile prevista per gli uomini solo a partire dal 2033. In termini generali, un aumento dell'età pensionabile prevista per legge e una limitazione del prepensionamento contribuirebbero alla sostenibilità del sistema pensionistico in un contesto di invecchiamento demografico.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H0910(19)