La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 143, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che crea un'istanza incaricata di assicurare una valutazione centralizzata di alcune situazioni di esclusione di operatori economici e di adottare opportune raccomandazioni («l'istanza»).
(2)Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 estende la competenza dell'istanza alla formulazione di pareri e raccomandazioni volti a determinare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e stabilisce che l'esercizio di tale competenza è disciplinato dal suo regolamento interno.
(3)L'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 stabilisce la composizione dell'istanza, la procedura di nomina del presidente e la gestione dei conflitti d'interessi. Prevede che il regolamento interno dell'istanza sia adottato dalla Commissione e che l'istanza sia assistita da un segretariato permanente fornito dalla Commissione.
(4)Al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento dell'istanza, è opportuno specificare la procedura di nomina e revoca del presidente e prevedere disposizioni sulla supplenza per i casi in cui il presidente sia assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
(5)Al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento dell'istanza, è altresì necessario stabilire regole dettagliate sulla sua composizione per ogni caso particolare, segnatamente le regole relative alla designazione dei due membri permanenti, dei loro supplenti e del membro supplementare che rappresenta l'ordinatore responsabile.
(6)È necessario chiarire che alle riunioni dell'istanza assistono osservatori, in particolare al fine di garantire che essa sia pienamente e adeguatamente informata.
(7)Ai fini di una corretta gestione, è opportuno specificare le funzioni di supporto che il segretariato permanente svolge per l'istanza nell'ambito dei suoi lavori.
(8)Occorre chiarire la procedura da seguire per sottoporre un caso all'istanza, specie per quanto riguarda il suo contenuto minimo.
(9)Nell'interesse degli operatori economici, è necessario stabilire la procedura atta a garantire il rispetto del loro diritto di essere ascoltati.
(10)È opportuno definire le modalità pratiche per una stretta collaborazione fra l'istanza e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla luce degli accordi amministrativi in materia di cooperazione e tempestivo scambio di informazioni tra la Commissione e l'OLAF.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1220