Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
(2)La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2) prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. L'accordo è stato applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
(3)A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
(4)A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, i comitati specializzati devono stabilire e modificare i propri regolamenti interni, se lo ritengono opportuno.
(5)Il comitato misto CETA adotta, durante la sua prima riunione, il proprio regolamento interno, come previsto dall'accordo.
(6)Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, tale regolamento interno si deve applicare, mutatis mutandis, ai comitati specializzati.
(7)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al proprio regolamento interno, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in occasione della prima riunione del comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda il regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati, è basata sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Luglio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
J. BOGNER-STRAUSS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1062