La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Con lettera del 9 febbraio 2011, la Grecia ha notificato alla Commissione alcune misure a favore del gruppo ferroviario greco – TRAINOSE SA («TRAINOSE»).
(2)Con lettere del 23 marzo 2011 e 5 luglio 2011, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni circa le misure notificate, che la Grecia ha fornito con lettere del 6 maggio 2011 e 5 ottobre 2011.
(3)Con lettera del 13 luglio 2011 la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») in relazione alle misure notificate («decisione di avvio») (1). Con lettera del 13 settembre 2011, la Grecia ha trasmesso i propri commenti sulla decisione di avvio. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla decisione di avvio.
(4)Con lettere del 21 dicembre 2011, 14 febbraio 2012, 16 marzo 2012, 23 marzo 2012, 11 giugno 2012, 25 ottobre 2012, 7 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 24 luglio 2015, 28 gennaio 2016, 21 aprile 2016, 10 ottobre 2016 e 13 febbraio 2017, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Grecia.
(5)La Grecia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni con lettere del 5 ottobre 2011, 20 gennaio 2012, 14 maggio 2012, 4 luglio 2012, 26 marzo 2013, 26 agosto 2015, 15 febbraio 2016, 10 marzo 2016, 23 maggio 2016, 2 dicembre 2016, 5 dicembre 2016, 9 dicembre 2016, 31 gennaio 2017 e 27 marzo 2017.
(6)Con lettera del 1o luglio 2013, la Grecia ha comunicato alla Commissione la propria decisione di revocare la misura relativa al trasferimento di proprietà di cinque terminali dall'Organizzazione delle ferrovie elleniche (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Ο.Σ.Ε. o «OSE») a TRAINOSE (misura 6, descritta nella sezione 3.6). Con lettera del 9 dicembre 2016, la Grecia ha notificato alla Commissione la propria decisione di revocare la misura relativa alla seconda tranche dell'aumento di capitale pari a 65 milioni di EUR a favore di TRAINOSE (misura 2, descritta nella sezione 3.2).
(7)Con lettera del 2 dicembre 2016, la Grecia ha accettato in via eccezionale che la presente decisione fosse adottata esclusivamente in lingua inglese.
2.CONTESTO DELLE MISURE
(8)Il beneficiario delle misure è TRAINOSE, l'operatore storico dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in Grecia, di proprietà statale al 100 %.
(9)Costituita nel 2005 come impresa controllata di OSE, nel dicembre 2008 TRAINOSE è diventata un'entità giuridica distinta, completamente indipendente da OSE.
(10)TRAINOSE è l'unico fornitore di servizi di trasporto ferroviario in Grecia e offre anche servizi di trasporto internazionale con autobus.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1040