Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione del 16 Luglio 2018 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (3), è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.

(2)Occorre integrare l'attuale metodo di definizione degli estremi della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo. Gli estremi, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO2 più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO2/km.

(3)Per evitare che i valori delle emissioni di CO2 dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.

(4)Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO2 di un singolo veicolo appartenente a una famiglia di questo tipo dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO2 NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1151.

(5)Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.

(6)Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Luglio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1002

 

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