Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2018 che modifica il Regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico («piano»). Il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e, segnatamente, a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139 stabilisce gli stock ittici del Mar Baltico interessati, tra cui lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia. Al fine di salvaguardare la piena capacità riproduttiva di tali stock, gli allegati I e II di detto regolamento stabiliscono una serie di valori di riferimento per la conservazione, tra cui tassi di mortalità per pesca e valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva.

(3)Dalla valutazione scientifica realizzata nel 2017 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia sono simili. Il CIEM li ha pertanto combinati in un unico stock, ha modificato i confini della relativa zona di distribuzione e ha effettuato una nuova stima dei tassi di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e dei relativi valori di riferimento per la conservazione. Ciò ha portato a una diversa definizione dello stock e a nuovi valori numerici rispetto a quelli di cui all'articolo 1 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139.

(4)A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, qualora, sulla base di pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più gli obiettivi del piano in modo corretto, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro revisione.

(5)È opportuno modificare con urgenza l'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139, al fine di garantire che le possibilità di pesca per gli stock interessati siano fissate in conformità di valori di riferimento per la conservazione aggiornati.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0976

 

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