Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2018 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione Regionale…

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che contribuisca alla sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.

(2)Con la decisione 98/392/CE (4) del Consiglio, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)A norma della decisione 2012/130/UE (5) del Consiglio, dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale («convenzione SPRFMO»), che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO).

(4)Nell'ambito della SPRFMO, la commissione della SPRFMO («commissione SPRFMO») è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(5)È necessario assicurare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO («misure di conservazione e di gestione della SPRFMO») siano pienamente recepite nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.

(6)La SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti della convenzione SPRFMO («parti contraenti»). Tali misure, essenzialmente rivolte alle parti contraenti, istituiscono obblighi anche per gli operatori, ad esempio per i comandanti delle imbarcazioni.

(7)Il presente regolamento non dovrebbe includere le possibilità di pesca stabilite dalla SPRFMO, essendo queste assegnate nell'ambito del regolamento annuale sulle possibilità di pesca adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)In sede di attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e che abbiano un ridotto impatto ambientale.

(9)Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati e degli articoli pertinenti del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0975

 

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