La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato ha assegnato all’Unione e agli Stati membri il compito di stabilire le norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. L’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), conferisce inoltre all’Unione il compito di stabilire «ogni altra utile disposizione» al fine di elaborare una politica comune dei trasporti.
(2)L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri ferroviari dispone che le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni, nonché gli Stati membri, assicurino la sicurezza personale dei passeggeri che utilizzano il sistema ferroviario dell’Unione europea; essi sono inoltre tenuti a cooperare e a scambiare informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.
(3)Al fine di migliorare la sicurezza dei passeggeri ferroviari e in linea con la consultazione avviata dalla Commissione (1), è necessario rafforzare la cooperazione con e tra gli Stati membri, in particolare per la sicurezza transfrontaliera, nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni. A tal fine la Commissione deve far ricorso alla consulenza di specialisti nel quadro di un organismo consultivo. È quindi necessario istituire un gruppo di esperti della Commissione e definirne i compiti e la struttura. Il gruppo dovrebbe contribuire a elaborare raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a coordinare efficientemente le azioni per la sicurezza ferroviaria allo scopo di attenuare i rischi, fornire consulenze tecniche e sostegno per aggiornare e applicare un metodo di valutazione dei rischi nonché elaborare linee guida per i piani di gestione dei rischi.
(4)Il gruppo dovrebbe essere costituito da autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei passeggeri ferroviari.
(5)Alcune attività del gruppo dovrebbero beneficiare dell’esperienza e delle conoscenze di parti interessate pertinenti del settore ferroviario. Queste ultime possono essere designate come membri di sottogruppi dedicati, in seguito a un invito pubblico a presentare candidature.
(6)Data la particolare importanza della protezione ferroviaria, che può contribuire notevolmente a migliorare la sicurezza ferroviaria, si dovrebbe accordare lo status di osservatore all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
(7)È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
(8)I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0703(01)