Decisione della Commissione del 29 Giugno 2018 che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell’Ue.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato ha assegnato all’Unione e agli Stati membri il compito di stabilire le norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. L’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), conferisce inoltre all’Unione il compito di stabilire «ogni altra utile disposizione» al fine di elaborare una politica comune dei trasporti.

(2)L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri ferroviari dispone che le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni, nonché gli Stati membri, assicurino la sicurezza personale dei passeggeri che utilizzano il sistema ferroviario dell’Unione europea; essi sono inoltre tenuti a cooperare e a scambiare informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.

(3)Al fine di migliorare la sicurezza dei passeggeri ferroviari e in linea con la consultazione avviata dalla Commissione (1), è necessario rafforzare la cooperazione con e tra gli Stati membri, in particolare per la sicurezza transfrontaliera, nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni. A tal fine la Commissione deve far ricorso alla consulenza di specialisti nel quadro di un organismo consultivo. È quindi necessario istituire un gruppo di esperti della Commissione e definirne i compiti e la struttura. Il gruppo dovrebbe contribuire a elaborare raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a coordinare efficientemente le azioni per la sicurezza ferroviaria allo scopo di attenuare i rischi, fornire consulenze tecniche e sostegno per aggiornare e applicare un metodo di valutazione dei rischi nonché elaborare linee guida per i piani di gestione dei rischi.

(4)Il gruppo dovrebbe essere costituito da autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei passeggeri ferroviari.

(5)Alcune attività del gruppo dovrebbero beneficiare dell’esperienza e delle conoscenze di parti interessate pertinenti del settore ferroviario. Queste ultime possono essere designate come membri di sottogruppi dedicati, in seguito a un invito pubblico a presentare candidature.

(6)Data la particolare importanza della protezione ferroviaria, che può contribuire notevolmente a migliorare la sicurezza ferroviaria, si dovrebbe accordare lo status di osservatore all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

(7)È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(8)I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0703(01)

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
13935
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89333831
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.118.162.8