Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione del 2 Luglio 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)Conformemente al regolamento (CE) n. 669/2009, nel caso di un trasporto marittimo in cui le partite che entrano nell'Unione sono scaricate da una nave e poi caricate su un'altra per essere trasportate a un porto di un altro Stato membro (partite trasbordate), quest'ultimo porto è considerato il punto di entrata designato. Al fine di garantire un'efficiente organizzazione dei controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione e nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale, la stessa norma dovrebbe applicarsi alle partite che entrano nell'Unione con un trasporto aereo da un paese terzo e sono trasbordate per il proseguimento del viaggio verso un altro aeroporto dell'Unione. In tali casi quest'ultimo aeroporto dovrebbe essere considerato il punto di entrata designato. Per gli stessi motivi detta norma dovrebbe essere applicata anche nei casi in cui le partite sono trasbordate per il proseguimento del viaggio nello stesso Stato membro. La terminologia utilizzata in relazione alle partite trasbordate dovrebbe essere cambiata da «trasporto successivo» a «proseguimento del viaggio» al fine di riflettere la situazione diversa delle partite trasbordate rispetto a quella delle partite autorizzate a proseguire il viaggio in attesa dei risultati dei controlli fisici. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(3)Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i respingimenti alla frontiera. Per quanto riguarda gli antiparassitari è opportuno precisare che, nei casi in cui le autorità competenti respingono una partita di mangimi e alimenti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, tale notifica dovrebbe essere effettuata qualora non sia stato rispettato un livello massimo di residui fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), indipendentemente dal fatto che sia stata superata o meno la dose acuta di riferimento.

(4)L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco figurante nell'allegato I di detto regolamento sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(5)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(6)Le suddette fonti di informazioni indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di bacche di Goji provenienti dalla Cina e di rape preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico («rape sottaceto») provenienti dal Libano e dalla Siria. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(7)L'elenco dovrebbe essere modificato sopprimendo in particolare le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, un livello accresciuto di controlli ufficiali non è più giustificato. È pertanto opportuno sopprimere le voci relative alla Brassica oleracea originaria della Cina, alle fragole dell'Egitto, alle uve secche dell'Iran, ai piselli con baccello del Kenya, ai fagioli asparago della Thailandia e alle melanzane e melanzane etiopi dell'Uganda.

(8)L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato diminuendo la frequenza dei controlli fisici e di identità dei prodotti per i quali le fonti d'informazione pertinenti indicano un generale miglioramento della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, l'attuale frequenza di tali controlli non è più adeguata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci dell'elenco relative agli ananassi originari del Benin e ai limoni e alle melagrane della Turchia.

(9)La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, se tali altre forme presentano lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai gombi originari del Vietnam per includere i gombi congelati.

(10)Per tutelare la salute umana nell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (5) dispone che le partite di gombi (alimenti, freschi e congelati) provenienti dall'India possano essere importate nell'Unione solo se accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di residui di antiparassitari nonché dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese terzo per accertare la conformità alla normativa dell'Unione in materia di livelli massimi di residui di antiparassitari. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 prescrive anche controlli ufficiali più frequenti sulle importazioni di gombi provenienti dall'India alle frontiere dell'Unione. I risultati di tali controlli rivelano una riduzione della frequenza della non conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati per questo prodotto dal regolamento (CE) n. 396/2005 e dimostrano che il rischio connesso alla sua importazione è notevolmente diminuito. È pertanto opportuno che i gombi provenienti dall'India non siano più soggetti alle condizioni speciali di importazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014. Un livello accresciuto di controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione dovrebbe essere mantenuto in seguito alla sospensione del campionamento, dell'analisi e della certificazione pre-esportazione prescritti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 per questo prodotto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0941

 

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