La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)I periodi di approvazione delle sostanze attive diquat, famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-m e pimetrozina sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2018. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).
(3)I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, etoxazole, fenamidone, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, phenmedipham e s-metolachlor sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.
(4)I periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captan, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, folpet, formetanato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (6). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.
(5)I periodi di approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/415 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.
(6)L'approvazione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole scadrà il 31 luglio 2018.
(7)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze menzionate ai considerando da 3 a 5 sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).
(8)Dato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
(9)Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, essa fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(10)Tenuto conto del fatto che alcune approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 giugno 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile.
(11)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Giugno 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0917