Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/916 della Commissione del 27 Giugno 2018 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n 181/2014 della Commissione (2) ha dimostrato che alcune disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali devono essere chiarite e semplificate.

(2)L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le disposizioni relative ai titoli di aiuto e ai pagamenti relativi ai prodotti provenienti dall'Unione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (3) ha reso obbligatorio l'uso del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») per i titoli di importazione. È opportuno fissare lo stesso requisito per i titoli di aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

(3)L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per i controlli amministrativi e fisici all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli. È opportuno distinguere la tipologia di controlli fisici all'introduzione da quella dei controlli fisici all'esportazione e alla spedizione. La formulazione di tale articolo dovrebbe prevedere esplicitamente l'obbligo di prendere in esame un campione significativo all'atto dei controlli sulle operazioni di esportazione e di spedizione, di cui alla sezione 3 del citato regolamento.

(4)L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 fissa i principi generali per i controlli in relazione alle domande di aiuto per le misure a favore dei prodotti agricoli locali. Tenendo conto dell'eterogeneità e dei diversi livelli di complessità delle azioni nell'ambito delle misure, e allo scopo di garantire ulteriormente che tutti i settori di spesa siano presi in conto e rappresentati nel campione, è necessario specificare che le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli in loco per ciascuna azione su un campione di almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione dovrebbe inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

(5)L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per la selezione dei richiedenti aiuto da sottoporre ai controlli in loco. Poiché nelle isole minori del Mar Egeo il numero di richiedenti potrebbe essere esiguo, la Grecia dovrebbe avere la possibilità di selezionare un solo richiedente.

(6)L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevede che alcuni dati relativi al saldo del regime specifico di approvvigionamento siano comunicati entro la fine di ogni trimestre. Tale periodicità è onerosa, mentre una notifica con cadenza annuale è considerata sufficiente.

(7)L'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce gli elementi da includere nella relazione annuale sull'attuazione delle misure. Nella sua relazione del 15 dicembre 2016 (4) la Commissione ha concluso che il contenuto della relazione annuale dovrebbe essere chiarito e semplificato per agevolare il processo di rendicontazione. Essendo pertanto opportuno modificare gli obblighi di rendicontazione e fornire una nuova struttura per la relazione annuale, le pertinenti informazioni dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

(8)L'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le procedure di modifica del programma. Tenendo conto dell'esperienza maturata in fase di attuazione, è necessario semplificare tali procedure al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi alle condizioni effettive previste dai regimi di approvvigionamento e alle condizioni agricole locali. Pertanto è opportuno esigere che le modifiche previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento siano presentate contemporaneamente entro il 31 luglio.

(9)In generale le modifiche del programma non necessitano l'approvazione formale della Commissione. È opportuno rivedere il testo dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 per formulare in modo più esplicito tale principio.

(10)Tuttavia, le modifiche «di maggiore portata» del programma, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 necessitano dell'approvazione formale della Commissione. Sulla base dell'esperienza maturata con tale procedura, è necessario prorogare il termine ultimo per l'approvazione portandolo a cinque mesi dopo la notifica della modifica. Inoltre, al fine di semplificare la procedura, l'approvazione formale della Commissione dovrebbe limitarsi al primo caso di cui alla disposizione in parola.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0916

 

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