Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente il 9 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2018, la Germania e la Polonia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą.
(2)Con lettere del 5 marzo 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania e dalla Polonia. Con lettere del 6 marzo 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania e alla Polonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3)A norma dell'accordo da concludersi tra la Germania e la Polonia, il cantiere relativamente alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto («IVA»), dovrebbe essere ritenuto come parte del territorio polacco per quanto riguarda le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dei lavori.
(4)La Germania e la Polonia ritengono pertanto che le disposizioni fiscali dell'accordo siano giustificate ai fini della semplificazione delle procedure di conformità agli obblighi in materia di IVA. In assenza di tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le transazioni sulla base del territorio in cui esse avvengono, il che comporterebbe complicazioni per le imprese appaltatrici responsabili dell'opera.
(5)Poiché la misura speciale semplifica la procedura di riscossione dell'IVA e che potrebbe avere solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale degli Stati membri riscosso allo stadio del consumo finale, è opportuno derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE e disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą avvengano sul territorio della Polonia e siano quindi assoggettati all'IVA polacca.
(6)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Germania e la Polonia sono autorizzate a trattare la zona del cantiere del ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą come parte del territorio della Polonia ai fini delle forniture di merci e servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 Giugno 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
V. GORANOV
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0918