P8_TA(2016)0410/Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato…norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attuazione dei rischi per taluni contratti derivati OTC - Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni…

Il Parlamento europeo,

-Visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)06329),

-Vista la lettera in data 4 ottobre 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

-Vista la lettera in data 13 ottobre 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

-Visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

-Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

-Visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (3), nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4),

-Viste le norme tecniche di regolamentazione presentate l'8 marzo 2016 dalle Autorità europee di vigilanza (AEV, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) a norma dell'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012,

-Vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

-Visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

-Visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è scaduto il 25 ottobre 2016.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0058

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
13837
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89333733
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.147.76.183