Il Parlamento europeo,
-Vista la richiesta presentata il 5 gennaio 2016 da Mario Borghezio in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento pendente presso il tribunale di Milano (RGNR No 41838/13, RG GIP No 12607/14), e di cui è stata fatta comunicazione in Aula il 1o febbraio 2016,
-Avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
-Visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
-Viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),
-Visto l'articolo 1, paragrafo 1, lettera A), della legge italiana n. 205/1993,
-Visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,
-Vista la relazione della commissione giuridica (A8-0312/2016).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0039