La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione (2) stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») per la raffinazione del petrolio e del gas. Le conclusioni sulle BAT 57 e 58, stabilite da tale decisione, consentono agli Stati membri di utilizzare una tecnica di gestione integrata per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e anidride solforosa (SO2) provenienti da determinate unità tecniche.
(2)Le raffinerie di petrolio e di gas rappresentano una fonte significativa di emissioni di inquinanti atmosferici, in particolare di anidride solforosa e ossidi di azoto. L'uso di una tecnica di gestione integrata delle emissioni da parte delle raffinerie costituirebbe il principale fattore che determina le prestazioni ambientali di tali raffinerie.
(3)È necessario stabilire requisiti specifici in materia di comunicazione delle informazioni per consentire alla Commissione di valutare la corretta applicazione delle BAT 57 e 58 e più in particolare per verificare che la tecnica di gestione integrata delle emissioni sia concepita, attuata e gestita in modo da conformarsi ai principi del risultato ambientale equivalente, come indicato nelle relative conclusioni sulle BAT.
(4)Il tipo di informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri in relazione all'attuazione di tecniche di gestione integrata delle emissioni di cui alle BAT 57 e 58 dovrebbe essere definito e dovrebbe comprendere la descrizione delle principali caratteristiche di progettazione delle tecniche attuate, i relativi valori limite fissati per le emissioni, nonché il relativo sistema di controllo e i suoi risultati.
(5)A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili in formato elettronico. Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi dovrebbero utilizzare il formato elettronico per la comunicazione elaborato a tale scopo dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.
(6)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Relazioni presentate dagli Stati membri
1.Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'attuazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e 58 adottate mediante decisione di esecuzione 2014/738/UE.
Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione in conformità all'allegato e si riferiscono agli anni 2017, 2018 e 2019. Tali informazioni sono messe a disposizione per ciascuna delle raffinerie di petrolio e di gas in cui è attuata una tecnica di gestione integrata delle emissioni stabilita dalla BAT 57 o 58 per le emissioni nell'aria di ossidi di azoto (NOx) o di anidride solforosa (SO2).
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre 2020 utilizzando il formato elettronico di comunicazione, previsto a tal fine.
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 30 Ottobre 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_315_R_0004