La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per i veicoli nuovi. La direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli fabbricati in più fasi, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima.
(2)È necessario integrare i requisiti dell'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE relativi alla procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi al fine di rendere tale procedura pienamente operativa. Anche gli allegati I, III e IX della direttiva 2007/46/CE devono essere modificati per consentire di collegare tra loro le diverse fasi di fabbricazione di un veicolo fabbricato in più fasi.
(3)Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha disposto l'abrogazione di una serie di direttive e la loro sostituzione con i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Poiché la maggior parte di tali direttive è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 è opportuno aggiornare, a decorrere dal 1o novembre 2014, le voci pertinenti dell'allegato VI della direttiva 2007/46/CE.
(4)È opportuno rettificare l'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, al fine di dare coerenza alla numerazione usata nei vari modelli di certificato di conformità per le voci relative alla massa in ordine di marcia e alla massa effettiva. È inoltre necessario chiarire nell'allegato XI che i poggiatesta sono obbligatori solo sui veicoli appartenenti alla categoria M1.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
(6)Occorre dare ai fabbricanti tempo sufficiente per adattare i veicoli ai nuovi requisiti della procedura di omologazione in più fasi e per modificare il certificato di conformità, come richiesto dal presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore»,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
1.Gli allegati I, III, VI, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
2.L'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
L'omologazione dei nuovi tipi di veicoli è rilasciata ai sensi della direttiva 2007/46/CE quale modificata dal presente regolamento.
I fabbricanti rilasciano i certificati di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, quale modificata dal presente regolamento, per tutti i veicoli nuovi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Può essere applicato prima di tale data su richiesta dei fabbricanti all'autorità di omologazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 31 Ottobre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_315_R_0002