Decisione (UE) 2018/796 dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati del 22 maggio 2018 di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all’Articolo 40 del Regolamento (UE)…

Il Consiglio dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commission (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1.INTRODUZIONE

(1)Negli ultimi anni, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e diverse autorità nazionali competenti (ANC) hanno osservato un rapido aumento delle attività di commercializzazione, distribuzione o vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio in tutta l'Unione europea. I CFD sono prodotti intrinsecamente rischiosi e complessi, spesso oggetto di negoziazione a fini speculativi. L'ESMA e le ANC hanno inoltre osservato che l'offerta di tali strumenti ai clienti al dettaglio è caratterizzata in misura crescente da tecniche di commercializzazione aggressive e dalla mancanza di informazioni trasparenti; ciò impedisce ai suddetti clienti di comprendere i rischi associati a questi prodotti. L'autorità europea e quelle nazionali hanno inoltre espresso timori generalizzati relativi all'aumento del numero di clienti al dettaglio che investono in questi prodotti e che perdono il proprio denaro. Questi timori sono confermati dai numerosi reclami presentati da clienti al dettaglio in tutta l'UE che hanno subito perdite significative nella negoziazione in CFD.

(2)Tali timori significativi in merito alla protezione degli investitori hanno pertanto indotto l'ESMA ad adottare una serie di misure non vincolanti. Dal giugno 2015, l'ESMA coordina il lavoro di un gruppo congiunto costituito per affrontare le questioni relative a una serie di fornitori con sede a Cipro che offrono CFD, opzioni binarie e altri prodotti a carattere speculativo ai clienti al dettaglio su base transfrontaliera all'interno dell'Unione (4). Inoltre, dal luglio 2015, l'ESMA coordina una task force formata dall'ESMA stessa e dalle ANC, che ha il compito di monitorare l'offerta di CFD e di opzioni binarie nel mercato al dettaglio di massa nonché di promuovere approcci comuni in materia di vigilanza in questo settore in tutta l'Unione. L'ESMA ha altresì promosso la convergenza delle attività di vigilanza nell'Unione nel settore dell'offerta di CFD ai clienti al dettaglio, attraverso l'emissione di un parere (5) nonché di una serie di domande e risposte su questo tema (6), ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Infine, l'Autorità ha pubblicato alcuni avvisi (7) che evidenziano i timori relativi ai rischi posti da un'offerta incontrollata, inter alia, di CFD e di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Sebbene i suddetti interventi abbiano prodotto taluni effetti positivi (8), l'ESMA ritiene che persistano timori significativi in merito alla protezione degli investitori.

(3)In data 18 gennaio 2018, l'ESMA ha emesso un invito a presentare contributi sulle potenziali misure d'intervento sui prodotti riguardanti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di CFD e di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (9) (di seguito, in breve, anche «l'invito»). Il termine per le presentazioni di cui all'invito è scaduto il 5 febbraio 2018. L'ESMA ha ricevuto all'incirca 18 500 (10) contributi, dei quali 82 provenivano da fornitori, associazioni delle imprese del settore, mercati finanziari e intermediari operanti nel settore dei CFD e/o delle opzioni binarie, 10 da rappresentati dei consumatori e il resto da privati cittadini. La grande maggioranza delle risposte pervenute dai privati era stata raccolta e inoltrata dai fornitori di CFD e/o opzioni binarie. Le risposte all'invito hanno rivelato una diffusa preoccupazione da parte della prima categoria di soggetti, in particolare dei fornitori di tali prodotti, in merito alla possibile riduzione dei rendimenti a causa delle misure proposte e ai costi relativi all'attuazione delle stesse. Inoltre, numerosi partecipanti alla consultazione hanno espresso vari timori, principalmente quello che i limiti proposti all'effetto leva siano troppo bassi.

(4)L'ESMA ha debitamente valutato le suddette preoccupazioni; tuttavia, dopo averle soppesate rispetto ai timori relativi alle esigenze di tutela degli investitori, confermati dai contributi forniti dai rappresentanti dei consumatori e da privati cittadini che sostengono le misure proposte e ne chiedono di più restrittive, l'ESMA è giunta alla conclusione che sia necessario imporre una limitazione temporanea alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014.

(5)Una misura imposta a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 dev'essere riesaminata a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. All'atto del riesame della misura, l'ESMA affronterà inoltre eventuali pratiche evasive che possano emergere. La misura viene meno se non viene prorogata dopo i suddetti tre mesi.

(6)Per evitare ogni dubbio, i termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella direttiva 2014/65/UEdel Parlamento europeoe del consiglio (11) e nel regolamento (UE) n. 600/2014, ivi inclusa la definizione di strumento derivato.

(7)La limitazione temporanea imposta dall'ESMA soddisfa le condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 per le ragioni elencate di seguito.

2.DESCRIZIONE DEL MERCATO AL DETTAGLIO DEI CFD ED ESISTENZA DI UN TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

(8)La presente decisione è relativa ai CFD, che sono contratti derivati con liquidazione per contanti, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante. I CFD includono, tra l'altro, prodotti rolling spot forex e scommesse finanziarie sulla variazione del differenziale (spread bets). La presente decisione non riguarda i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e contratti a termine sui tassi d'interesse.

(9)Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno chiesto ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicazione della misura. Alcuni hanno osservato che la definizione di CFD fornita dall'ESMA nell'invito a presentare contributi escludeva espressamente i derivati cartolarizzati dall'ambito di applicazione della misura, mentre altri hanno segnalato le somiglianze tra i CFD e altri prodotti di investimento, chiedendo che anche a questi ultimi si applichino le stesse misure.

(10)L'ESMA conferma che la presente decisione riguarda esclusivamente i CFD, mentre non comprende i warrant e i certificati turbo. Tuttavia, l'ESMA riconosce che vi sono somiglianze tra i CFD e i warrant e i certificati turbo, nonostante tali prodotti presentino anche varie differenze. Pertanto, rispetto a questi ultimi prodotti, l'ESMA veglierà attentamente per identificare l'eventuale verificarsi di simili conseguenze negative per i clienti al dettaglio a livello europeo e, in caso affermativo, prenderà le dovute iniziative. I derivati cartolarizzati che costituiscono CFD non sono esclusi espressamente dalla definizione di CFD. Sebbene all'ESMA non risulti in questa fase l'esistenza di CFD cartolarizzati, l'eventuale presenza della cartolarizzazione e la negoziabilità in una sede di negoziazione non cambiano le caratteristiche chiave di un CFD. Qualora prodotti di questo tipo fossero emessi, rientrerebbero pertanto nell'ambito di applicazione della presente decisione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018X0601(02)

 

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