Decisione (UE) 2018/795 dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati del 22 Maggio 2018.

Il Consiglio dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1.INTRODUZIONE

(1)Negli ultimi anni, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e diverse autorità nazionali competenti (ANC) hanno osservato un rapido aumento delle attività di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie a clienti al dettaglio in tutta l'Unione europea. Tali opzioni sono prodotti intrinsecamente rischiosi e complessi, spesso oggetto di negoziazione a fini speculativi. L'ESMA e le ANC hanno inoltre osservato che l'offerta di tali strumenti ai clienti al dettaglio è caratterizzata in misura crescente da tecniche di commercializzazione aggressive e dalla mancanza di informazioni trasparenti; ciò impedisce ai suddetti clienti di comprendere i rischi associati a questi prodotti. L'autorità europea e quelle nazionali hanno inoltre espresso timori generalizzati relativi all'aumento del numero di clienti al dettaglio che investono in questi prodotti e che perdono il proprio denaro. Questi timori sono confermati dai numerosi reclami presentati da clienti al dettaglio in tutta l'UE che hanno subito perdite significative nella negoziazione di opzioni binarie.

(2)Tali timori significativi in merito alla protezione degli investitori hanno pertanto indotto l'ESMA ad adottare una serie di misure non vincolanti. Dal giugno 2015, l'ESMA coordina il lavoro di un gruppo congiunto costituto per affrontare le questioni relative a una serie di fornitori con sede a Cipro che offrono opzioni binarie, contratti per differenze (CFD) e altri prodotti a carattere speculativo a clienti al dettaglio su base transfrontaliera all'interno dell'Unione (4). Inoltre, dal luglio 2015, l'ESMA coordina una task force formata dall'ESMA stessa e dalle ANC, che ha il compito di monitorare l'offerta di opzioni binarie e di CFD nel mercato al dettaglio di massa nonché di promuovere approcci comuni in materia di vigilanza in questo settore in tutta l'Unione. L'ESMA ha altresì promosso la convergenza delle attività di vigilanza nell'Unione nel settore dell'offerta di opzioni binarie ai clienti al dettaglio, attraverso l'emissione di un parere (5) nonché di una serie di domande e risposte su questo tema, (6) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Infine, l'Autorità ha pubblicato alcuni avvisi (7) che evidenziano i timori relativi ai rischi posti da un'offerta incontrollata, inter alia, di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

(3)Sebbene i suddetti interventi abbiano prodotto taluni effetti positivi (8), l'ESMA ritiene che persistano timori significativi in merito alla protezione degli investitori.

(4)In data 18 gennaio 2018, l'ESMA ha emesso un invito a presentare contributi sulle sue potenziali misure d'intervento sui prodotti riguardanti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie e CFD ai clienti al dettaglio (di seguito, in breve, anche «l'invito») (9). Il termine per le presentazioni di cui all'invito è scaduto il 5 febbraio 2018. L'ESMA ha ricevuto circa 18 500 (10) contributi, dei quali 82 provenivano da fornitori, associazioni delle imprese del settore, mercati finanziari e intermediari operanti nel settore delle opzioni binarie e/o dei CFD, 10 da rappresentati dei consumatori e il resto da privati cittadini. La grande maggioranza delle risposte pervenute dai privati erano state raccolte e inoltrate dai fornitori di opzioni binarie e/o CFD. Le risposte all'invito hanno rivelato una diffusa preoccupazione da parte della prima categoria di soggetti, in particolare dei fornitori di tali prodotti, che le misure proposte avessero un impatto negativo sulla loro attività. Anche una buona percentuale dei privati cittadini che hanno risposto ha preso posizione contro le misure proposte, esprimendo il desiderio di continuare a negoziare in opzioni binarie.

(5)L'ESMA ha debitamente valutato le suddette preoccupazioni; tuttavia, dopo averle soppesate rispetto ai timori relativi alle esigenze di tutela degli investitori, confermati dai contributi forniti dalla quasi totalità dei rappresentanti dei consumatori e da un folto numero di privati cittadini, che sostengono con forza le misure proposte, l'ESMA è giunta alla conclusione che fosse necessario imporre un divieto temporaneo alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014.

(6)Una misura imposta a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 dev'essere riesaminata a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. All'atto del riesame della misura, l'ESMA affronterà inoltre eventuali pratiche evasive che possano emergere. La misura viene meno se non viene prorogata dopo i suddetti tre mesi.

(7)A scanso di ogni dubbio, i termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella direttiva 2014/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e nel regolamento (EU) n. 600/2014, ivi inclusa la definizione di strumento derivato.

(8)Il divieto temporaneo imposto dall'ESMA soddisfa le condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 per le ragioni elencate di seguito.

2.DESCRIZIONE DEL MERCATO AL DETTAGLIO DELLE OPZIONI BINARIE ED ESISTENZA DI UN TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

(9)Un'opzione binaria è definita come un qualsiasi derivato con regolazione per contanti nel quale il pagamento di un importo monetario prefissato dipende dall'avverarsi o meno di uno o più eventi specifici relativi al prezzo, al livello o al valore del sottostante entro la data di scadenza del derivato (12) (ad esempio, il sottostante ha raggiunto un prezzo specifico («prezzo di esercizio» o «strike price») alla scadenza).

(10)Le opzioni binarie consentono a un investitore di puntare sul verificarsi di un evento specifico relativo al prezzo, al livello o al valore di uno o più sottostanti (per esempio un'azione, una valuta, una merce o un indice). Se l'evento non si avvera, l'investitore perde il denaro investito (ossia l'opzione diventa «out of the money»). Se, invece, l'evento si verifica, l'opzione produce un guadagno o il contratto di opzione rimane in essere, con la possibilità di conseguire un guadagno qualora si verifichi un ulteriore evento (l'opzione termina «in the money»). In questo senso, le opzioni binarie possono essere considerate come «proposte del tipo si o no». Spesso, la «proposta del tipo sì o no» riguarda la possibilità che, alla scadenza dell'opzione binaria, il prezzo del sottostante sia superiore o inferiore a un determinato prezzo di riferimento (detto prezzo di esercizio o «strike price»). In alcuni casi, il prezzo di esercizio corrisponde al prezzo di mercato del sottostante al momento della sottoscrizione dell'opzione binaria o in uno specifico momento successivo. Tuttavia, i fornitori di opzioni binarie offrono una serie di risultati di mercato possibili ai quali gli investitori possono puntare (13).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018X0601(01)

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
3877
Ieri:
32251
Settimana:
204592
Mese:
509039
Totali:
88832390
Oggi è il: 13-11-2024
Il tuo IP è: 3.138.114.195