La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.MISURE IN VIGORE
(1)Con il regolamento (UE) n. 791/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping residuo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, queste misure sono state successivamente estese a importazioni spedite dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio (3) («le misure estese»). Con lo stesso regolamento è stato esentato da tali misure estese un produttore esportatore indiano. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione (4), è stato esentato dalle misure estese un altro produttore esportatore indiano.
(2)A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, le misure antidumping sono state estese anche alla Malaysia (5), a Taiwan e alla Thailandia (6).
(3)Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione (7) a seguito di un riesame in previsione della scadenza che ha confermato la proroga delle misure.
2.DOMANDA DI RIESAME
(4)La Commissione europea («la Commissione») ha successivamente ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(5)La domanda è stata presentata il 26 gennaio 2017 dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame dell'India («il paese interessato»). La domanda si limitava alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese per quanto concerne il richiedente.
(6)La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha quindi avviato un'inchiesta il 1o settembre 2017 con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8).
(7)In conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dall'India e fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
3.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(8)Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.
4.INCHIESTA
a)Periodo dell'inchiesta
(9)Il periodo di riferimento va dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017. Sono stati raccolti dati per il periodo dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure (dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013) fino alla fine del periodo di riferimento («periodo dell'inchiesta di riesame»).
(10)La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e il governo dell'India. Le parti interessate sono state invitate a comunicare osservazioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non sono pervenute osservazioni e le parti interessate non hanno chiesto un'audizione con la Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0788