La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La sostanza attiva tiametoxam è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2007/6/CE della Commissione (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione (5) ha modificato le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam e ha invitato il richiedente a fornire informazioni di conferma riguardo:
a)Al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;
b)Al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;
c)Al potenziale assorbimento attraverso le radici delle piante infestanti durante la fioritura;
d)Al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;
e)Alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
f)Alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
g)Al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.
(4)Il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, la Spagna, informazioni supplementari riguardanti le api (vale a dire le api mellifere, i bombi e le api solitarie).
(5)La Spagna ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente. Il 12 novembre 2015 essa ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(6)Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 20 aprile 2016 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per il tiametoxam (6).
(7)Come previsto al considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, l'11 febbraio 2015 la Commissione ha proceduto a un riesame delle nuove informazioni scientifiche, incaricando l'EFSA di organizzare un invito aperto a presentare dati. L'EFSA ha pubblicato un invito aperto a tale scopo, che si è chiuso il 30 settembre 2015 (7).
(8)Il 13 novembre 2015 la Commissione ha chiesto all'EFSA di presentare conclusioni relative a una valutazione aggiornata del rischio per le api associato all'uso del tiametoxam per la concia delle sementi o in forma granulare, avviando una revisione inter pares e tenendo conto dei dati raccolti nel quadro dello specifico invito aperto a presentare dati, nonché di altri eventuali nuovi dati provenienti da studi, attività di ricerca e di monitoraggio pertinenti per gli usi in esame. Il 28 febbraio 2018 l'Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio aggiornata per le api della sostanza attiva tiametoxam come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (8). Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale conclusione. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(9)Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum, la relazione tecnica e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 27 aprile 2018 sotto forma addendum riveduto alla relazione di esame della Commissione sul tiametoxam.
(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito all'addendum riveduto alla relazione di esame sul tiametoxam. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0785