Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione del 29 Maggio 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La sostanza attiva clothianidin è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2006/41/CE della Commissione (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione (5) ha modificato le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin e ha invitato i richiedenti a fornire informazioni di conferma riguardo:

a)Al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;

b)Al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;

c)Al potenziale assorbimento attraverso le radici delle piante infestanti durante la fioritura;

d)Al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;

e)Alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

f)Alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

g)Al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

(4)Nel dicembre 2014 i richiedenti hanno presentato allo Stato membro relatore, il Belgio, informazioni supplementari riguardanti le api (vale a dire le api mellifere, i bombi e le api solitarie) entro il termine previsto per tale scopo. I richiedenti hanno fornito fascicoli aggiornati nel marzo 2015 e nel giugno 2015.

(5)Il Belgio ha valutato tali informazioni supplementari fornite dai richiedenti. Il 31 agosto 2015 esso ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6)La Commissione ha consultato l'Autorità, che il 13 ottobre 2016 ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio del clothianidin (6). In relazione alla maggior parte delle colture l'Autorità ha individuato l'esistenza di un rischio acuto elevato per le api, rappresentato dai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin. In particolare, per quanto riguarda l'esposizione alle polveri, l'Autorità ha individuato l'esistenza di un rischio acuto elevato per le api in relazione ai cereali invernali e non è possibile escludere rischi cronici elevati per le api in relazione alle barbabietole da zucchero. Per quanto riguarda il consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati, sono stati individuati rischi acuti e cronici elevati o non è possibile escludere un rischio elevato il relazione alla maggior parte degli usi in campo aperto. Sono stati altresì individuati rischi acuti e cronici per le api nelle colture successive in relazione a tutti gli usi in campo aperto. Per quanto riguarda i vivai forestali, i richiedenti non hanno fornito alcun dato; i rischi per le api non possono pertanto essere esclusi. L'Autorità ha inoltre individuato varie lacune nei dati.

(7)Come previsto al considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, l'11 febbraio 2015 la Commissione ha proceduto a un riesame delle nuove informazioni scientifiche, incaricando l'EFSA di organizzare un invito aperto a presentare dati. L'EFSA ha pubblicato un invito aperto a tale scopo, che si è chiuso il 30 settembre 2015 (7).

(8)Il 13 novembre 2015 la Commissione ha chiesto all'EFSA di presentare conclusioni relative a una valutazione aggiornata del rischio per le api associato all'uso del clothianidin per la concia delle sementi o in forma granulare, avviando una revisione inter pares e tenendo conto dei dati raccolti nel quadro dello specifico invito aperto a presentare dati, nonché di altri eventuali nuovi dati provenienti da studi, attività di ricerca e di monitoraggio pertinenti per gli usi in esame. Il 28 febbraio 2018 l'Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio aggiornata per le api della sostanza attiva clothianidin come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (8). I richiedenti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale conclusione. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(9)Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum al progetto di rapporto di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 27 aprile 2018 sotto forma addendum riveduto alla relazione di esame della Commissione sul clothianidin.

(10)La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare le loro osservazioni in merito all'addendum riveduto alla relazione di esame sul clothianidin. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0784

 

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