Regolamento (UE) N. 597/2014 del Parlamento e del Consiglio del 16 Aprile 2014.

Il Parlamento europeo,ed il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare tali poteri agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)Al fine di garantire l’efficace adeguamento di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE con riguardo alle specifiche tecniche e alle condizioni in relazione alle caratteristiche di segnale e alle caratteristiche di applicazione dell’uso dei deterrenti acustici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 che stabilisce la procedura e il formato delle relazioni elaborate dagli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)In considerazione dell’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un regime di rigorosa protezione dei cetacei, conformemente al regolamento (CE) n. 812/2004, e in considerazione delle lacune individuate nella Commissione in tale regolamento, l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni di tale regolamento per la protezione dei cetacei dovrebbero essere sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 2015. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l’effettiva protezione dei cetacei, anche attraverso il processo di regionalizzazione.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 812/2004,

Hanno adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato:

1)all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.I deterrenti acustici usati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, sono conformi alle specifiche tecniche e modalità d’uso stabilite nell’allegato II. Al fine di assicurare che l’allegato II continui a riflettere le stato del progresso tecnico e scientifico, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis aggiornando le caratteristiche di segnale e le corrispondenti caratteristiche di applicazione. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione prevede un tempo sufficiente per l’attuazione di tali adeguamenti.»;

2)all’articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione esamina l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l’effettiva protezione dei cetacei.»;

3)l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Attuazione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all’articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.»;

4)sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 Aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

D. KOURKOULAS

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1402577452493&uri=OJ:JOL_2014_173_R_0002

 

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